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DELIBERAZIONE 27 marzo 1996
(G.U. n.283 del 4.12.1997)
Disciplinare della produzione di ceramica di qualità.
IL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO
VISTA la legge 9 luglio 1990, n.188, recante "tutela della ceramica
artistica e tradizionale e della ceramica di qualità", come
modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n.52 (legge comunitaria
1994);
VISTO in particolare, l'art.8, comma 3, della predetta legge n.188/1990
che attribuisce al Consiglio nazionale ceramico il compito di
definire il disciplinare di produzione della ceramica di qualità;
D E L I B E R A
Il disciplinare di produzione della ceramica di
qualità, di cui nella premessa, è approvato nel testo allegato alla
presente delibera, di cui forma parte integrante.
Roma, 27 marzo 1996
Il Segretario SCAMARDI' - Il Presidente MENGOZZI
ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA DI QUALITA'
PREMESSA
Il presente disciplinare, in conformità ai principi ed alle finalità
della legge 9 luglio 1990, n.188, ha la funzione di definire le
caratteristiche produttive della ceramica di qualità attestandone le
origini, le tipologie o classi di materiale, definite in conformità
alle norme UNI, le peculiarità strutturali sul piano chimico-fisico,
ed il settore di utilizzazione cui sono destinate.
Il disciplinare costituisce uno strumento di tutela della produzione
di ceramica di qualità, anche ai fini della difesa della qualità e
pregio estetico delle produzioni ceramiche, le quali, per
l'originalità e la molteplicità di espressioni, anche di ispirazione
artistica e tradizionale, mantengono uno stretto legame con il
patrimonio storico e culturale del Paese e consentono di qualificare
e caratterizzare le produzioni innovative e contemporanee.
Art. 1
Diritto alla denominazione
1. La denominazione di origine "ceramica di qualità", è riservata ai
prodotti realizzati nel territorio dei Paesi membri dell'Unione
europea e dello Spazio economico europeo che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
2. Rientrano nelle produzioni di ceramica di qualità i seguenti
gruppi di prodotto di appartenenza: a) ceramica ornamentale; b)
stoviglieria e ceramica da tavola e ad uso alimentare; c)
piastrelle; d) ceramiche per usi sanitari ed affini.
3. Hanno diritto di apporre il marchio i produttori che sono
regolarmente iscritti nei registri dei produttori di ceramica di
qualità, come previsto dall'art.3 della legge, in conformità ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare e secondo le
disposizioni del regolamento di attuazione.
Art. 2
Zona di produzione e fasi produttive
1. Le produzioni di ceramica di qualità di cui al presente
disciplinare, ai sensi dell'art.2, comma 2 della legge, in tutte le
fasi produttive devono concretizzarsi nelle aziende ubicate nel
territorio dei Paesi membri dell'Unione europea e dei Paesi dello
Spazio economico europeo.
2. Non è consentito l'impiego di prodotti semilavorati provenienti
da altri Stati.
3. Le fasi di preparazione e lavorazione degli impasti ceramici, e
le successive fasi che costituiscono il processo produttivo, sia a
livello artigiano che industriale, devono essere realizzate in
laboratori o in aziende entro il territorio dei Paesi membri
dell'Unione europea e dei Paesi dello Spazio economico europeo.
4. La decorazione delle ceramiche di qualità potrà essere realizzata
con qualsiasi tecnica sia a gran fuoco che a piccolo fuoco. Non è
consentita la produzione mediante processi di realizzazione seriale
di motivi decorativi o decorazioni, che appartengono al patrimonio
artistico dei centri di antica tradizione, riconosciuti nei
disciplinari della ceramica artistica e tradizionale ai sensi della
legge.
Art. 3
Normativa tecnica e criteri di controllo
1. I prodotti di ceramica di qualità appartenenti ai gruppi di
prodotto di cui all'art.1, comma 2, del presente disciplinare, ai
fini di tutela previsti dalla legge, devono risultare:
- conformi alle caratteristiche definite nelle norme UNI vigenti in
materia;
- controllati con i criteri indicati nell'allegato al presente
disciplinare.
Art. 4
Ricerca ed innovazione
1. Ogni produttore iscritto al registro, qualora nello svolgimento
della propria attività di produzione ceramica tutelata ai sensi
della legge, realizzi manufatti di indubbia originalità, in cui
risulti evidente l'impegno sulla ricerca applicata e
sull'espressione morfologica, al fine di innovare i valori della
tradizione sia sotto il profilo formale e stilistico-decorativo, sia
sul piano delle proprietà tecnologiche e strutturali, ha facoltà di
apporre il marchio ai sensi dell'art.1, comma 3, del presente
disciplinare.
Allegato all'art. 3 del disciplinare
Per i prodotti citati ai punti seguenti (piastrelle, sanitari,
stoviglieria e ceramica ornamentale) varranno le norme UNI, EN, CE
ed equivalenti.
I prodotti delle aziende che hanno ottenuto il diritto di uso del
marchio UNI o equivalenti, sono considerati rispondenti alle norme
tecniche richiamate dai punti seguenti del presente allegato.
1) PIASTRELLE DI CERAMICA
Si intendono le piastrelle prodotte industrialmente, escluse quelle
costituenti singolo oggetto avente scopo ornamentale; a seconda
della loro classificazione derivante dalla norma UNI EN 87, le
piastrelle devono rispondere alla propria norma di prodotto (UNI EN
121, 159, 176, 177, 178, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 188). Per
quanto riguarda il piano di campionamento, si adotterà la norma UNI
EN 163. In ogni caso sono applicabili le "Regole particolari per la
concessione del diritto d'uso del marchio di conformità per le
piastrelle ceramiche".
I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del
produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di
controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi
le procedure seguite e le responsabilità.
I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi
conservata per 10 anni la relativa documentazione da presentare
all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio
nazionale ceramico o da Istituto da esso delegato.
2) APPARECCHI SANITARI DI CERAMICA
Si intendono i prodotti realizzati industrialmente o
artigianalmente: per la terminologia si fa riferimento alla UNI
4542.
Tutti gli apparecchi devono avere la massa ceramica e lo smalto
rispondenti alle prescrizioni della norma UNI 4543/1.
I vasi devono rispondere alle prove funzionali della UNI 8949/1, i
bidet devono rispondere alle prove funzionali della UNI 8950/1, i
lavabi devono rispondere alle prove funzionali della UNI 8951/1.
Per quanto riguarda il piano di campionamento si farà riferimento
alla norma UNI 4842.
Per gli altri apparecchi il produttore adotterà le metodologie di
prova più consone contenute nelle norme predette.
I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del
produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di
controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi
le procedure seguite e le responsabilità.
I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi
conservata per 10 anni la relativa documentazione da presentare
all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio
nazionale ceramico o da Istituto da esso delegato.
3) STOVIGLIERIA E CERAMICA DA TAVOLO
Si intendono i prodotti realizzati industrialmente o
artigianalmente, con esclusione di quelli aventi per funzione quella
di oggetto ornamentale.
I prodotti devono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto
ministeriale 4 aprile 1985 - Disciplina degli oggetti di ceramica
destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (cessione
di Pb e Cd) e decreto ministeriale 25 gennaio 1992, n.108, che attua
la direttiva 89/109/CEE del 21 dicembre 1988.
Per la misura di assorbimento d'acqua, resistenza dello smalto e
della massa agli sbalzi termici, resistenza meccanica all'urto,
resistenza dello smalto all'acqua e al vapore, si adotteranno le
norme UNI 4543/1.
Per quanto riguarda il piano di campionamento si farà riferimento
alla norma UNI 4842.
In attesa di norme specifiche per la stoviglieria e la ceramica da
tavolo, si fa riferimento alle norme UNI 4543 e UNI 4842, che si
riferiscono agli apparecchi sanitari in ceramica, in quanto ritenute
congrue con gli obiettivi prefissati.
I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del
produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di
controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi
le procedure seguite e le responsabilità.
I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi
conservata per 10 anni la relativa documentazione da presentare
all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio
nazionale ceramico o da Istituto da esso delegato.
4) CERAMICA ORNAMENTALE
Si intendono i prodotti realizzati industrialmente e quelli
realizzati artigianalmente; per la terminologia si fa riferimento
alla UNI 10291.
I prodotti devono avere assorbimento d'acqua, misurato secondo UNI
EN 99.
In attesa di una norma specifica per la ceramica ornamentale, si fa
riferimento alla norma UNI EN 99, che si riferisce alle piastrelle,
in quanto tecnicamente applicabile alla ceramica ornamentale.
I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del
produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di
controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi
le procedure seguite e le responsabilità.
I controlli effettuati devono essere registrati e di essi conservata
per 10 anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato
delle ispezioni che verranno dal Consiglio nazionale ceramico o da
Istituto da esso delegato.
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