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DELIBERAZIONE 27 marzo 1996
(G.U. n.283 del 4.12.1997)
Disciplinare tipo della produzione di ceramica artistica e
tradizionale.
IL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO
VISTA la legge 9 luglio 1990, n.188, recante "tutela della ceramica
artistica e tradizionale e della ceramica di qualità", come
modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n.52 (legge comunitaria
1994);
VISTO, in particolare, l'art.1, comma 1, della predetta legge n.188/1990
che attribuisce al Consiglio nazionale ceramico il compito di
approvare il disciplinare tipo di produzione della ceramica
artistica e tradizionale;
D E L I B E R A
Il disciplinare di produzione della ceramica
artistica e tradizionale, di cui nella premessa, è approvato nel
testo allegato alla presente delibera, di cui forma parte
integrante.
Roma, 27 marzo 1996
Il Segretario SCAMARDI - Il Presidente MENGOZZI
ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE
Art. 1
Diritto alla denominazione
1. La denominazione d'origine "Ceramica artistica e tradizionale",
in base alla legge 9 luglio 1990, n. 188 come modificata dall'art.
44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Tutela della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità" è
riservata ai ceramisti iscritti nell'apposito registro di cui
all'art. 3 della legge medesima.
2. Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione
apposti sulle opere che rispondono ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare.
Art. 2
Materie prime e fasi produttive
1. Le materie prime per la produzione di ceramica artistica e
tradizionale, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art.
2, comma 3, della legge n. 188/1990 (porcellana, gres, terracotta
comune, maiolica, terraglia), devono avere le proprietà
chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche
peculiari delle tipologie merceologiche suddette, definite in
conformità alle norme UNI.
2. Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che
il prodotto finito mantenga intatte tutte le caratteristiche
peculiari delle tipologie merceologiche di cui al precedente punto.
Art. 3
Criteri di valutazione della produzione ceramica artistico
tradizionale
1. La ceramica artistica e tradizionale deve rispondere a criteri di
continuità, non aziendale o mercantile, ma storica e produttiva,
tali da consentire, sia a livello qualitativo che produttivistico,
il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e
riconoscibili.
Art. 4
Prodotti innovativi
1. Rientrano tra le ceramiche artistiche e tradizionali anche quelle
produzioni contenenti forme e decori innovativi che possono essere
considerati come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli,
delle forme, degli stilemi e delle tecniche tradizionali, nel
rispetto della tradizione artistica.
Art. 5
Disciplinare di zona
I disciplinari di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 188/1990
devono rispettare i criteri generali fissati nel presente
disciplinare-tipo. I disciplinari di cui all'art. 8, comma 1, della
legge n. 188/1990 devono rispettare i criteri generali fissati nel
presente disciplinare-tipo.
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