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Terre di Toscana

Documento

DELIBERAZIONE 27 marzo 1996
(G.U. n.283 del 4.12.1997)
Disciplinare tipo della produzione di ceramica artistica e tradizionale.

IL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO
VISTA la legge 9 luglio 1990, n.188, recante "tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità", come modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n.52 (legge comunitaria 1994);
VISTO, in particolare, l'art.1, comma 1, della predetta legge n.188/1990 che attribuisce al Consiglio nazionale ceramico il compito di approvare il disciplinare tipo di produzione della ceramica artistica e tradizionale;

D E L I B E R A

Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale, di cui nella premessa, è approvato nel testo allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.
Roma, 27 marzo 1996
Il Segretario SCAMARDI - Il Presidente MENGOZZI


ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE

Art. 1
Diritto alla denominazione
1. La denominazione d'origine "Ceramica artistica e tradizionale", in base alla legge 9 luglio 1990, n. 188 come modificata dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità" è riservata ai ceramisti iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 3 della legge medesima.
2. Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2
Materie prime e fasi produttive
1. Le materie prime per la produzione di ceramica artistica e tradizionale, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art. 2, comma 3, della legge n. 188/1990 (porcellana, gres, terracotta comune, maiolica, terraglia), devono avere le proprietà chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche suddette, definite in conformità alle norme UNI.
2. Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al precedente punto.

Art. 3
Criteri di valutazione della produzione ceramica artistico tradizionale
1. La ceramica artistica e tradizionale deve rispondere a criteri di continuità, non aziendale o mercantile, ma storica e produttiva, tali da consentire, sia a livello qualitativo che produttivistico, il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e riconoscibili.

Art. 4
Prodotti innovativi
1. Rientrano tra le ceramiche artistiche e tradizionali anche quelle produzioni contenenti forme e decori innovativi che possono essere considerati come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stilemi e delle tecniche tradizionali, nel rispetto della tradizione artistica.

Art. 5
Disciplinare di zona
I disciplinari di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 188/1990 devono rispettare i criteri generali fissati nel presente disciplinare-tipo. I disciplinari di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 188/1990 devono rispettare i criteri generali fissati nel presente disciplinare-tipo.

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